Qualora uno Stato membro non possa respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente, al quale un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, a causa di un rischio serio per tale richiedente di essere sottoposto, nell'altro Stato membro, a un trattamento inumano o degradante, deve procedere ad un nuovo esame individuale. Esso deve comunque tenere pienamente conto della decisione dell'altro Stato membro e degli elementi a sostegno di tale decisione.
Fonte: curia.europa.eu