Il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 3914/2025) ha chiarito che l’illegittima revoca di un provvedimento amministrativo ampliativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno. La parte danneggiata deve dimostrare la spettanza del bene della vita e tutti gli elementi dell’illecito aquiliano.
In particolare, se la revoca è annullata per vizi formali, la PA può riesercitare il potere, e l’interessato non può presumere di avere diritto al risarcimento senza prova concreta del danno subito. La decisione distingue inoltre tra interessi legittimi oppositivi e pretensivi, con oneri probatori differenti.
Fonte: giustizia-amministrativa.it