Benché il rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a. si applichi solo alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture e non anche di beni, la disposizione di cui all’art. 120, comma 11-bis c.p.a., deve ritenersi applicabile anche alle procedure di affidamento di beni pubblici, atteso che l’applicazione della norma in questione non dipende dalla qualificazione giuridica “attiva” o “passiva” del contratto da affidare, ma dalla predisposizione a monte di un procedimento amministrativo di tipo concorsuale ad oggetto plurimo, in quanto tendente ad affidare molteplici e distinti vantaggi economici suddivisi in autonomi e separati lotti.
Fonte: giustizia-amministrativa.it