L’impresa che si sia ritirata dalla gara prima dell’aggiudicazione è priva di legittimazione e di interesse a ricorrere avverso gli atti della gara stessa. Costituisce un abuso del processo l’impugnativa di atti e la proposizione di censure in palese contraddizione col comportamento precedentemente tenuto dal ricorrente nei confronti della stazione appaltante.
Fonte: giustizia-amministrativa.it