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Tar Napoli sull’impossibilità di superare il giudizio di anomalia dell’offerta attraverso la previsione di un c.d. fondo maggiori oneri

Data:

13 aprile 2023

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La valutazione di anomalia dell’offerta non può essere superata attraverso la previsione di un c.d. fondo maggiori oneri, imputabile a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile; infatti, in mancanza di specifici riferimenti ad una voce di costo ben individuata da compensare, il fondo accantonamento costituirebbe una facile elusione del principio di immodificabilità dell’offerta, attraverso una surrettizia rimodulazione dei costi della manodopera nella fase delle giustificazioni, e ciò al solo scopo di ‘‘far quadrare i conti’’ rispetto alle contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo. 

Fonte: giustizia-amministrativa.it