La Corte Suprema di Cassazione con l’Ordinanza n. 14689, depositata il 27 maggio scorso, ha stabilito che la condotta non collaborativa della persona per la quale si richiede l’amministrazione di sostegno non può, di per sé, costituire un indizio della presenza di una menomazione della salute, fisica o psichica. La stessa Corte, richiamandosi alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ha stabilito inoltre che i poteri gestori dell’amministratore di sostegno debbano essere direttamente proporzionati alla reale presenza di una menomazione, nonché all’incidenza di questa sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi.
Fonte: superabile.it