La regola dell’offerta migliorativa, prevista dall’art. 77, r.d. n. 827 del 1924 ancora vigente anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, deve essere applicata nel rispetto della regola che primariamente governa le procedure aperte: l’obbligo di previo invio di una comunicazione o anche la pubblicazione di un avviso sulla piattaforma telematica che renda manifesti le modalità e i tempi della gara suppletiva riservata agli ex aequo, a fortiori nei casi in cui il bando detta disposizioni apparentemente escludenti la possibilità dell’offerta migliorativa. Continua a leggere sul sito Giustizia-amministrativa.it