Contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione di persone con persone con disabilità

Data:

9/25/24, 3:14 PM

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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L’ ’art.3 della Legge 68/1999 impone al datore di lavoro di assumere un numero di persone con disabilità che varia in funzione del livello occupazionale dell’azienda. Si parla nello specifico, di quote di riserva.   

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità, unitamente al versamento di un contributo esonerativo.  

Tuttavia, in alcuni casi l’obbligo di assunzione di persone con disabilità può essere superato. La normativa consente infatti, di escludere dalla base di computo rappresentato dal numero dei dipendenti occupati in azienda, quei lavoratori che svolgono mansioni pericolose. Ossia a rischio elevato. Si tratta di quelle mansioni che comportano il pagamento di un premio Inail pari o superiore al 60 per mille.    

Il Decreto interministeriale 11 giugno 2024, rivisita la procedura di autocertificazione dell’esonero e le modalità di pagamento del contributo esonerativo.  

Dispone che i datori di lavoro che occupano lavoratori impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità, la suddetta autocertificazione, esclusivamente per via telematica, tramite la banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format creato sul portale “Servizi lavoro” del ministero del Lavoro. 

I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione, entro il 31 ottobre 2024. Tale autocertificazione sarà valida per l’intero trimestre, in continuità con l’esonero precedente.   

Fonte: superabile.it