Con la sentenza n. 144 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001), come modificato dal D.lgs. 75/2017. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Trento, in relazione alla liquidazione dell’indennità risarcitoria per un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato.
Il giudice rimettente contestava il riferimento al TFR come base di calcolo, ritenendo che penalizzasse i lavoratori ancora soggetti al regime dell’Indennità Premio di Servizio (IPS), in quanto basato su una retribuzione più ristretta.
La Corte ha chiarito che il riferimento al TFR costituisce un parametro astratto e uniforme, valido per tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, indipendentemente dal regime previdenziale applicabile. Tale scelta legislativa mira a garantire parità di trattamento e coerenza nella disciplina dei licenziamenti illegittimi nel pubblico impiego, distinguendo tra la fase patologica del rapporto (il recesso illegittimo) e quella fisiologica (la cessazione ordinaria).
Fonte: cortecostituzionale.it