Il segreto professionale e i limiti del diritto di accesso

Data:

10/10/24, 12:28 PM

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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È legittimo il diniego di accesso ad atti coperti dal segreto professionale che rientra tra i casi di esclusione previsti dall’articolo 24, primo comma lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendendo così superflua la mancata formalizzazione della opposizione del professionista interessato.   

Il segreto professionale è posto a tutela, oltre che degli assistiti, anche della libertà di scienza che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2239 c.c. e dell’articolo 33, primo comma, Cost. Difatti, tale libertà potrebbe risultare gravemente compromessa qualora non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse nel corso dell'attività professionale.   

Fonte: giustizia-amministrativa.it