La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7636 del 22 marzo 2025, ha stabilito che, in caso di iscrizione di ipoteca esattoriale su crediti di diversa natura (tributari e non), la competenza giurisdizionale va ripartita: il giudice tributario decide sui crediti fiscali, mentre quello ordinario su quelli extratributari. Se l’impugnazione è unica, il giudice adito deve trattenere solo la parte di sua competenza e trasmettere il resto all’altro giudice.
Fonte: fiscooggi.it