L' incarico attribuito ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente sino al 30 ottobre 2013, a soggetto privo dei requisiti indicati da quest'ultima disposizione e il contratto individuale che a tale incarico accede sono nulli, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di una disposizione imperativa. La sanzione della nullità è, in questo caso, l'unico rimedio che possa garantire l'effettività della disposizione violata. Così ha deliberato la corte di Cassazione con ordinanza 15974 del 2024.
Fonte: aranagenzia.it