Parere del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – aggiornato al 5 febbraio 2026

Data:

2/12/26, 2:22 PM

Autore:

Andrea Angelo Aronica

Tempo di lettura:

Ai fini dell'inserimento in programmazione triennale di un PPP pluriennale a partire dalla seconda annualità del programma, si chiede se un ente con contabilità economico-patrimoniale sia tenuto ad ascrivere in bilancio la totale copertura finanziaria del partenariato o sui singoli budget annuali (di anno in anno). Risposta  

 

Si chiede se la liquidazione dell'anticipazione di cui all'art 125 del Codice dei Contratti 36/2023 sia possibile decorsi i 15 giorni dalla consegna lavori. In particolare, se un operatore economico fa emettere la polizza fideiussoria di anticipazione oltre i termini previsti per il pagamento (15 giorni dalla consegna lavori) preso atto che nel caso specifico non sono stati richiesti mai emissioni di SAL ma sono passati oltre 3 mesi dalla consegna dei lavori. Risposta 

 

Nelle procedure di concessione per le quali non è previsto uno stanziamento da parte dell'ente concedente è possibile definire l'importo dell'incentivo nel quadro economico del singolo intervento parametrandolo al 2% del canone a base di gara che sarà corrisposto dal concessionario all'ente concedente? Risposta 

 

Negli appalti di lavori, l'importo dell'anticipazione è pari al 20% dell'importo complessivo del contratto. Posto 1.000.000 l'importo del contratto, l'importo anticipato all'appaltatore è pari a 200.000. Il recupero dell'importo anticipato avviene in misura proporzionale ad ogni SAL fino al completo recupero entro il SAL finale. Si chiede come debbano essere gestiti gli interessi legali ovvero se gli stessi siano dovuti solo in caso di decadenza dal beneficio dell'anticipazione oppure se la SA li debba trattenere a prescindere su ogni certificato di pagamento in più al parte di valore anticipato. Risposta 

 

L'art. 5, co. 11, dell'Allegato I.5 prevede che un lavoro non inserito nell'Elenco Annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Nelle Istruzioni per la redazione dei Programmi Triennali redatte da ITACA - Aggiornamento al 21/3/2024 - al paragrafo 10 "Modalità di Aggiornamento in corso d'anno", viene affermato che: "Relativamente ai casi nei quali è consentita la realizzazione dell'intervento o l'acquisto anche senza necessario aggiornamento del programma, dalle disposizioni del co. 11 dell'art. 5 e del co. 9 dell'art. 7 dell'Allegato I.5 si deve dedurre che per i lavori, servizi e forniture resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari si possa avviare la procedura di acquisto senza necessariamente dare avvio alle procedure finalizzate al successivo e comunque necessario aggiornamento del programma". Si chiede se con "senza necessariamente dare avvio alle procedure finalizzate al successivo e comunque necessario aggiornamento del programma" si intenda che per gli interventi di somma urgenza ex art. 140 C.C. già affidati a seguito di eventi imprevedibili o calamitosi non ci sia alcun obbligo di inserimento in programmazione, neppure successivamente al loro affidamento, oppure che sia comunque necessario l'inserimento in programma con una variazione al Programma medesimo successiva al loro affidamento. Risposta