I permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 possono essere fruiti in due modalità alternative:
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Tre giorni al mese, anche frazionabili in ore;
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Permessi orari giornalieri: un’ora se l’orario di lavoro è fino a sei ore, due ore se superiore.
Dal 2022, il diritto può essere condiviso tra più familiari, purché non nello stesso giorno. I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
È possibile cumulare i permessi con il congedo straordinario biennale, ma non nello stesso giorno. Il congedo richiede la convivenza con la persona con disabilità e ha una durata massima complessiva di due anni nell’intera vita lavorativa.
Fonte: superabile.it