È pienamente valido (ai sensi dell’articolo 43, terzo comma del Dpr n. 600/1973), l’avviso di accertamento integrativo notificato solo pochi giorni dopo l’avviso di accertamento principale, purché basato su dati non previamente conosciuti dall’ufficio finanziario.
Il fisco dopo aver rideterminato in via sintetica il reddito complessivo del contribuente, quindi, può emettere un altro avviso integrativo se in possesso di nuove informazioni. È quanto ha stabilito Suprema corte, con l’ordinanza n. 10226 del 16 aprile 2024.
Fonte: fiscooggi.it