In materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, la regola della suddivisione in lotti assolve ad una funzione pro-concorrenziale e, in specie, di favor partecipationis per l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese; essa è, tuttavia, solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante, al fine di garantire la continuità con le attività in corso al momento del subentro dei nuovi affidatari e l’efficace e puntuale coordinamento e controllo di questi ultimi, scongiurando ogni eventuale pregiudizio per il corretto e tempestivo controllo dell’esecuzione dell’appalto e conseguentemente la sicurezza delle persone.
Sussiste un obbligo di impugnazione immediata del bando di gara in caso di totale pretermissione dei criteri ambientali minimi (CAM); di contro, non sussiste l’onere di immediata impugnazione, in linea generale, in caso di inserimento dei CAM ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione, salva la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile.
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