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Sono inammissibili i motivi aggiunti in appello che introducano nuove ragioni di gravame avverso la sentenza appellata, in ragione del principio di consumazione dei mezzi di impugnazione, alla stregua del quale l’impugnazione, una volta ritualmente proposta, preclude alla parte di formulare in un successivo momento altri profili di gravame o di riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non sia ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione, salva la sola ipotesi della conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi dei provvedimenti amministrativi impugnati, ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a.
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È inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso con il quale non sia altresì impugnata la graduatoria finale dello stesso, in quanto, alla luce del rapporto di presupposizione tra atti, non può ritenersi che l’annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa, poiché l’atto di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto di esclusione, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto controverso, derivandone perciò l’irrilevanza, a tal fine, della circostanza che non sussistano, in concreto, controinteressati inseriti in graduatoria la cui posizione verrebbe pregiudicata dall’accoglimento del ricorso.
Fonte: giustizia-amministrativa.it