Sulla mancata maturazione del silenzio assenso in relazione ad un'istanza di autorizzazione unica in assenza dei requisiti di legge

Data:

2/27/25, 3:47 PM

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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Nonostante,  ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2  dell'art. 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 la regione, nell'ipotesi in cui la V.I.A. sia di competenza statale, sia tenuta ad adottare il provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di sessanta giorni  decorrente dalla data di comunicazione all'ente della deliberazione del Consiglio dei ministri da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il silenzio-assenso previsto da tale normativa non può intendersi formato laddove l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sia gravemente carente e non conforme al parametro normativo desumibile dalle linee guida approvate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010,  che indicano gli elementi essenziali, necessari per la stessa configurabilità giuridica dell'istanza. Il silenzio-assenso non si forma pertanto ove l’istanza sia mancante della “relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo”, nella quale deve essere contenuta la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa e, relativamente agli impianti eolici, le caratteristiche anemometriche del sito, basate su rilievi effettuati in situ per un periodo non inferiore a un anno.  

Fonte: giustizia-amministrativa.it