È possibile applicare il regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte anche se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro. È, in sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 227 pubblicata il 25 novembre 2024.
A chiedere delucidazioni sull’argomento è un ente che deve procedere al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'articolo 113 del Dlgs n. 50/2016, ossia dal Codice degli appalti pubblici. L’istituto precisa che secondo il Nuovo codice degli appalti pubblici (Dlgs n. 36/2023), le disposizioni del Dlgs n. 50/2016 continuano ad applicarsi per i procedimenti in corso all’entrata in vigore del Nuovo codice (aprile 2023).
Fonte: fiscooggi.it