Il TAR Lazio ha stabilito che, nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il concerto del Ministero della Cultura non può formarsi per silenzio-assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990.
La decisione si fonda sulla direttiva 2011/92/UE, che impone l’adozione di provvedimenti espressi e motivati, con valutazioni specifiche sugli effetti del progetto su paesaggio e patrimonio culturale, da comunicare al pubblico e alle autorità coinvolte.
Il Consiglio di Stato, in sentenza n. 867/2025, ha confermato che il parere tardivo del Ministero non può bloccare il procedimento, ma nemmeno può essere considerato come assenso implicito. Si tratta di un dissenso qualificato, che deve essere valutato dall’autorità competente senza automatismi.
Fonte: giustizia-amministrativa.it