In caso di notificazione di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, quando dall’avviso di ricevimento risulti che l’agente postale - a causa dell’assenza del destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa - abbia provveduto a immettere il prescritto avviso di deposito nella cassetta postale dello stesso e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza”, decorsi dieci giorni senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del piego.
Questo, in sintesi, l’insegnamento reso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6853 dello scorso 14 marzo, ove la Corte precisa che, in queste ipotesi, la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario.
Fonte: fiscooggi.it