Se una stazione appaltante ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, per esempio tecnologico o informatico, con specifiche caratteristiche e modalità operative, non si possono offrire soluzioni alternative, ritenute non idonee a soddisfare l’interesse pubblico. Occorre che i concorrenti offrano quel particolare servizio individuato dalla stazione appaltante, non uno asseritamente equivalente.
Lo ha chiarito Anac con la delibera n. 320, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 3 luglio 2024, intervenuta con un parere di precontenzioso riguardante una gara di servizi informatici indetta da una ditta del nord. La gara riguardava l’acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software per infrastruttura HPE, tramite appalto specifico su sistema dinamico di acquisizione.
Fonte: anticorruzione.it