Se i lavori iniziano entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio o di altro titolo necessario per la realizzazione dell’opera, non è necessario ripresentare l’autorizzazione sismica preventiva. A chiarirlo è la circolare esplicativa diramata dalla direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica della Regione Lazio e finalizzata alla corretta applicazione del regolamento regionale 26 del 26 ottobre 2020 per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico.
Fonte: architettiroma.it