Avvocato coordinatore – Inquadramento

Data:

3/26/26, 11:10 AM

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della scelta di un Comune di sopprimere la qualifica dirigenziale del servizio avvocatura, affidando le funzioni di avvocato coordinatore a un dipendente di elevata qualificazione. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 23 della legge 247/2012, che impone l’autonomia e l’indipendenza dell’ufficio legale e dei professionisti a esso assegnati, ma non richiede espressamente la qualifica dirigenziale del responsabile. L’iscrizione nell’elenco speciale presuppone la stabile costituzione dell’ufficio e l’attribuzione esclusiva degli affari legali, non già un determinato inquadramento organizzativo. L’autonomia professionale – ribadita anche dall’articolo 3 della stessa legge – si realizza attraverso la diretta dipendenza dal vertice politico-amministrativo dell’ente, senza intermediazioni con la restante struttura burocratica. In tale quadro, l’avvocatura comunale può essere composta da dirigenti, funzionari o da entrambe le figure, secondo le scelte discrezionali dell’ente, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.