La suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, ha stabilito che, ai fini del beneficio fiscale del “bonus facciate” del 90%, previsto dall’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/2019, non è sufficiente aver sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2021, ma è necessario che le opere siano effettivamente iniziate, al fine del rilascio dell'attestazione prevista dall'articolo 121, comma 1-ter del Dl 34/2020 per le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
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