La Corte di cassazione - sezione Lavoro- con l’Ordinanza n. 8685 del 2 aprile 2025 ha ribadito il principio di pari trattamento nel pubblico impiego privatizzato, sancito dall'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Questo principio vieta trattamenti economici individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, qualsiasi atto che attribuisca a un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo e obbliga la Pubblica Amministrazione all'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte.
La corresponsione dell'indennità speciale di posizione organizzativa (P.O.) presuppone l'accordo con le organizzazioni sindacali sui criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, il loro numero massimo e la ripartizione tra le strutture regionali. Questo accordo deve rispettare quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del regolamento regionale n. 12 del 2011, e dalla contrattazione collettiva, inclusa quella integrativa.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1507/2016) ha sottolineato che il pagamento dell'indennità deve rispettare la contrattazione collettiva e quantificare le somme spettanti a ciascun interessato, cosa che non è avvenuta nel caso specifico.
Il principio di pari trattamento garantisce l'equità nel pubblico impiego, richiedendo che ogni trattamento economico sia conforme alle norme contrattuali, pena la nullità dell'atto e il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Fonte: aranagenzia.it