La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15417/2023, ha ribadito che le funzioni di ufficiale dello stato civile, attribuite al Sindaco, possono essere delegate ai dipendenti comunali a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporanee, anche a quelli a tempo determinato, previo superamento di apposito corso di formazione. Quanto al trattamento economico, il CCNL Enti locali (art. 17) prevede una specifica indennità per responsabilità quale compenso accessorio, riconoscibile solo in presenza di attribuzione formale dell’incarico e a seguito di contrattazione decentrata integrativa, che ne definisce modalità e criteri di corresponsione. L’indennità può riguardare anche le qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale. La Corte chiarisce inoltre che, quando le mansioni aggiuntive sono compatibili con la qualifica rivestita, non si configura lo svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001. In tali casi può porsi soltanto un tema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, alla luce della quantità e qualità complessiva della prestazione lavorativa svolta.
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