Nel processo amministrativo, le forme di soddisfazione dell’interesse del ricorrente possono assumere configurazioni diverse rispetto al tradizionale risarcimento del danno.
L’art. 124 del Codice del processo amministrativo introduce la compensazione per equivalente, che, alla luce della giurisprudenza europea, si configura come una forma di adempimento per equivalente. Non si tratta di una responsabilità risarcitoria in senso stretto, ma di una modalità alternativa di soddisfazione dell’obbligazione, assimilabile a una garanzia.
L’art. 112, comma 3, dello stesso Codice disciplina invece una forma di ottemperanza per equivalente, attivabile quando la prestazione originaria diventa impossibile per cause non imputabili all’amministrazione. Tale previsione richiama la disciplina civilistica dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.), configurando un’estinzione dell’obbligazione non satisfattoria, ma giuridicamente rilevante.
Fonte: giustizia-amministrativa.it