I lavoratori con riconoscimento di disabilità civile pari o superiore al 67% hanno diritto a un congedo per cure connesse alla patologia invalidante. Il beneficio è previsto dall’art. 26 della legge 118/1971 e consiste in un massimo di 30 giorni annui retribuiti, anche non continuativi.
Il congedo può essere fruito per terapie, trattamenti sanitari o riabilitativi, previa certificazione del medico curante e autorizzazione dell’INPS. È compatibile con altri permessi previsti dalla legge 104/1992, ma non cumulabile nello stesso periodo.
Fonte: superabile.it