Il RUP (Responsabile Unico Procedimento) può esercitare un controllo di regolarità della procedura ma non sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara: in tal caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.
Fonte: giustizia-amministrativa.it