Il Tribunale di Pescara ha confermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite, previsto dall’art. 540 c.c., non richiede trascrizione per essere opponibile a terzi. Trattandosi di un diritto riconosciuto direttamente dalla legge, la sua pubblicità nei registri immobiliari è irrilevante ai fini giuridici.
Fonte: fiscooggi.it