Gara annullata in autotutela perché non individuato il corretto contratto di lavoro
Nell’individuare il Contratto nazionale di lavoro da applicare al personale impiegato nell’appalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici e dal recente Correttivo, verificando, in particolare, la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto.
La corretta individuazione, nel bando di gara, del contratto collettivo applicabile, stante l’obbligo per l’operatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare l’equivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nell’appalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.
E’ quanto ha chiarito Anac con il parere di precontenzioso N. 75 approvato dal Consiglio dell’Autorità del 3 marzo 2025, e recepito dalla stazione appaltante che ha provveduto ad annullare in autotutela gli atti di procedura di gara come richiesto da Anac.
Nelle gare vige il principio dell’unicità dell’offerta
Nelle gare, la possibilità di presentare più proposte contrattuali - compatibili o incompatibili tra loro - deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara. Altrimenti vige il principio dell’unicità dell’offerta.
E’ quanto ha specificato l’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 90, approvato dal Consiglio di Anac l’11 marzo 2025.
Gare sopra soglia, il Rup può essere presidente della commissione giudicatrice
Il Responsabile unico del procedimento (Rup) può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, qualora non sia contestato il possesso “del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali”, e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
Non c’è situazione di conflitto di interessi se un commissario è il dirigente dell’ufficio che gestisce un contratto di appalto con la ditta che è risultata aggiudicataria, in quanto la generica conoscenza tra un commissario e un concorrente dettata esclusivamente da ragioni di servizio e/o istituzionali è estranea dal perimetro del conflitto di interesse, trattandosi di una dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico.
Lo ha chiarito Anac con la delibera di precontenzioso N. 89, approvata dal Consiglio dell’Autorità l’11 marzo 2025. Il parere faceva riferimento a una procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di igiene ambientale di un Comune calabrese.
Qualificazione stazioni appaltanti, predisposti nuovi criteri. Avviata la consultazione pubblica
Il Correttivo al Codice degli Appalti ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 dello stesso Codice riguardo i requisiti per l’attribuzione dei punteggi al fine dell’ottenimento, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, della qualificazione per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture.
Al riguardo è stato predisposto dall’Autorità un apposito documento denominato “I nuovi criteri introdotti dal D. Lgs 209/2024 per il sistema di qualificazione” in cui si anticipano le soluzioni che si intende adottare in merito ad alcuni aspetti, riferibili ai nuovi criteri, suscettibili di diverse possibili interpretazioni. Ora il documento viene posto in consultazione.
I soggetti interessati a inviare proprie osservazioni e contributi sono invitati a farlo entro le 15 del 14 aprile 2025, esclusivamente mediante la compilazione del questionario online accessibile dalla consultazione online.
La stazione appaltante non può subordinare un compenso all’esito del finanziamento
I compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente.
E’ quanto ha chiarito l'Autorià Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025 approvata dal Consiglio dell’Autorità. Il parere di precontenzioso di Anac riguardava la procedura di gara avviata da un Consorzio di Bonifica dell’Abruzzo per l’affidamento dei servizi di ingegneria indicati in oggetto, sollevata da Oice che riteneva illegittima la clausola del disciplinare che subordina l’erogazione dei compensi, comprensivi di onorari e spese, all’ottenimento del finanziamento.