La quinta sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4330 del 26 febbraio 2026, ha espresso il seguente principio di diritto: “In ambito tributario, la notifica delle cartelle esattoriali effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente risultante dagli archivi dell'Anagrafe tributaria è valida, anche qualora il contribuente contesti che tale indirizzo non corrisponda alla sua residenza effettiva, purché la notifica avvenga in ossequio al disposto dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973”.
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