La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025, ha stabilito che l’acquisto agevolato della “prima casa” non è consentito se l’acquirente è già comproprietario, in comunione ordinaria con il coniuge, di un altro immobile nello stesso Comune. La norma, di stretta interpretazione, non distingue tra comunione legale e ordinaria: la semplice contitolarità con il coniuge è sufficiente a escludere il beneficio fiscale.
Fonte: fiscooggi.it