L'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi devono concludersi entro trenta giorni, salvo diversa disposizione di legge. Tuttavia, questo termine non si applica ai procedimenti complessi, come l'approvazione di un programma di interventi in variante al PRG, che richiedono tempi di istruttoria e delibazione più lunghi.
L'articolo 2-bis, comma 1, della stessa legge prevede che le amministrazioni siano tenute al risarcimento del danno ingiusto causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Questo danno si riferisce alla lesione di una situazione giuridica rilevante e del bene della vita ad essa sotteso.
In sintesi, anche se i termini di conclusione del procedimento possono essere estesi per i casi complessi, l'amministrazione deve comunque agire con correttezza e lealtà, rispettando i principi di efficacia e non aggravamento, e può essere chiamata a risarcire eventuali danni ingiusti causati dal ritardo.
Fonte: giustizia-amministrativa.it