La Cassazione ribadisce che l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa nel pubblico impiego locale può dar luogo al risarcimento del danno da perdita di chance, quale autonoma voce di danno patrimoniale, purché sia provata una concreta occasione favorevole perduta (Cass. n. 1884/2022). Il danno non coincide con le retribuzioni non percepite e va liquidato in via equitativa, assumendo queste ultime come parametro e tenendo conto del grado di probabilità di conseguimento dell’incarico. La valutazione deve essere svolta ex ante, al momento dell’illecito, senza richiedere la certezza dell’attribuzione, evitando di confondere causalità e quantificazione (Cass. n. 13483/2018).
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