Se un notaio, in sede di registrazione di un atto da lui ricevuto, non versa le imposte dovute, l’Agenzia delle entrate, al fine del soddisfacimento del proprio credito, può rivolgersi anche alle parti contraenti, nonostante queste ultime abbiano già consegnato la relativa provvista al notaio intervenuto in atto. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024.
Fonte: fiscooggi.it