L’assunzione di un incarico di dirigente di livello generale dello Stato da parte di chi sia anche Sindaco di un Comune sotto i 15mila abitanti non è in contrasto con il dettato delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013. Va però valutato con attenzione se il cumulo della carica di primo cittadino con il ruolo di dipendente di un’Amministrazione centrale con poteri decisionali possa essere idoneo a dar luogo a un conflitto di interessi.
È quanto specifica un parere approvato il 22 gennaio 2025 dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenuta, secondi i profili di propria competenza, su una questione sottoposta alla sua attenzione dalla Ragioneria generale dello Stato e relativa all’attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale a un soggetto già alla guida di un Comune di alcune migliaia di abitanti (ma sotto i 15.000) in una grande regione del Meridione.
Fonte: anticorruzione.it