La Corte di Cassazione, a seguito di breve excursus normativo e contrattuale in merito al sistema di classificazione professionale nell’ambito del comparto Funzioni Locali, si sofferma sulla differenziazione fra personale D1 e personale D3 all'interno della più ampia categoria D. La Corte, , ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, afferma il seguente principio di diritto: "Il dipendente di un ente locale appartenente in origine all'ex ottava qualifica funzionale, il quale sia stato inquadrato, ai sensi del CCNL revisione sistema classificazione professionale, Comparto Regioni ed autonomie locali, del 31 marzo 1999, nella categoria D, posizione D.3, non può essere sottoposto, in occasione dell'assegnazione delle mansioni, ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dei dirigenti".
Fonte: aranagenzia.it