Il Consiglio di stato ha rappresentato che la relazione che gli enti affidanti devono redigere ai sensi dell’articolo 192, comma 2 del codice dei contratti pubblici deve focalizzarsi sulle ragioni che hanno portano all’affidamento diretto piuttosto che al ricorso al mercato ma soprattutto i magistrati hanno evidenziato la necessità che i contenuti della relazione riportino un effettivo confronto tra i dati della proposta della partecipata e i dati degli operatori economici privati operanti nel medesimo territorio ivi inclusi quelli dell’eventuale gestore uscente del servizio.
Fonte: anci.it