La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale ed è onere del contribuente comunicarlo all’Ufficio tributario, in particolare in caso di sua variazione. Infatti, in difetto di tale comunicazione l’Ufficio procedente è legittimato ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’articolo 60, comma 1, Dpr n. 600/1973. Questo, in sintesi, l’insegnamento della Suprema corte, enunciato nella sentenza n. 14435 del 23 maggio 2024, ove si accoglie la tesi dell’Agenzia delle entrate in tema di opponibilità del cambio di domicilio fiscale in occasione della notifica degli atti tributari.
Fonte: fiscooggi.it