Il Tar di Palermo, sez. I, con sentenza n. 411/2022, ha chiarito che l’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale non è sufficiente, pertanto, la generica enunciazione di esigenze di difesa.
Fonte: giustizia-amministrativa.it