Il Tar Lazio, con sentenza n. 6756/2021, ha chiarito che qualora un atto o documento la cui visione sia strumentale alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante ai sensi della l. n. 241 del 1990, formi oggetto anche di disciplina – e tutela, nella ricorrenza delle relative condizioni – in altri rami del diritto, nei quali l’accesso è sottoposto a differente regolamentazione e a presupposti e condizioni differenti, l’amministrazione detentrice del medesimo atto assoggettata all’accesso ex l. n. 241 del 1990, non può sottrarsi ai suoi obblighi di ostensione (ove predicabili a termini degli artt. 22, ss. l. cit.) solo perché l’atto stesso formi oggetto anche di tutela e disciplina in altri ambiti dell’ordinamento.
Fonte: giustizia-amministrativa.it