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Alla Corte costituzionale le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

Data:

24 marzo 2022

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La Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1949/2022, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’appellante sul presupposto per cui l’art. 2-bis, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 autorizzerebbe le Regioni ad emanare una legislazione derogatoria rispetto al d.m. n. 1444 del 1968 in materia di dotazione delle aree a standard fino a poter arrivare ad annullarne la previsione, in violazione dell’art.117, secondo comma, lett. m), della Costituzione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio ha chiarito che, posto che nella materia del governo del territorio le leggi regionali debbano rispettare le norme di principio della legislazione statale, il nono comma dell’articolo 41-quinquies della legge n. 1150/1942 esprima l’esigenza che le dotazioni di spazi pubblici, infrastrutture, servizi etc. rispondano a criteri di  definizione omogenei su tutto il territorio nazionale, non essendo costituzionalmente ammissibile che possano esservi discrasie anche vistose tra Regione e Regione, in virtù dei diversi rapporti e parametri liberamente individuabili dalle diverse legislazioni regionali. 

Fonte: giustizia-amministrativa.it