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APPALTI PUBBLICI Consiglio Stato su Asmel: non è centrale committenza, non può fare accordi convenzioni per Comuni

Data:

04 dicembre 2020

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Il Consiglio di Stato con la Sentenza Sez. V, n. 6787 del 3 novembre 2020, con cui ASMEL consortile si costituiva in giudizio contro l’ANAC  per la riforma della sentenza del TAR Regione Lombardia, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 240 ha chiarito che per poter acquisire la qualificazione di centrale di committenza occorre l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori (ad esclusione di Consip e centrali di committenza regionali che lo sono di diritto) tenuto dall’ANAC, la quale verificherà i requisiti.

Il Collegio ha quindi sostenuto la tesi dell’ANAC con la quale è stato affermato che “per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore occorre che il soggetto sia non solo iscritto all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita dall’art. 33-ter del dl n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, ma anche all’elenco dei soggetti aggregatori”.
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