Con la sentenza n. 138 depositata il 28 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), nella parte in cui prevede l’esclusione automatica da una gara per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori a 5.000 euro.
Secondo la Corte, tale soglia – mutuata dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 – non è sproporzionata, poiché rappresenta un livello minimo di gravità del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore ha ritenuto legittimo impedire la partecipazione alle procedure di affidamento. La misura è stata ritenuta anche non manifestamente irragionevole, in quanto risponde all’esigenza di garantire l’affidabilità e la correttezza degli operatori economici, in linea con le direttive europee.
La Corte ha tuttavia precisato che spetta al legislatore valutare, nel rispetto del diritto dell’Unione, l’opportunità di introdurre soglie diverse o meccanismi che consentano la partecipazione anche in presenza di violazioni superiori alla soglia, qualora il debito venga tempestivamente sanato.
Fonte: cortecostituzionale.it