Negli appalti di servizi indetti prima del d.l. 4/2022 non è consentita la revisione dei prezzi contrattuali se il disciplinare di gara non ha previsto clausole di revisione. Per i servizi, infatti, non trovano applicazione le disposizioni emergenziali che il Codice degli Contratti Pubblici ha riferito esclusivamente agli appalti di lavori.
Lo ha ribadito Anac con parere di funzione consultiva n. 14 del 20 marzo 2024.
Fonte: anticorruzione.it