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Approfondimento Giustizia Amministrativa: la novella dell’art. 10-bis della l. 241-1990 e la posizione della giurisprudenza

Data:

23 giugno 2022

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L’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, o preavviso di diniego, è stato introdotto nell’ordinamento italiano solo con la L. 15/2005, per poi essere affinato con la l. n. 180/2011 e con il d.l. n. 76/2020, con una finalità marcatamente deflattiva del contenzioso amministrativo. L’istituto in parola, invero, impone che nei procedimenti avviati ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, vengano comunicati all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, invitando lo stesso a produrre le proprie osservazioni. 

In tal modo il legislatore ha anticipato il contraddittorio, mediante la comunicazione all’esponente di un atto endoprocedimentale, che consente, oltre all’arricchimento ed all’implementazione dell’istruttoria, di anticipare in sede non contenziosa le richieste e contestazioni che potrebbero essere addotte in un successivo giudizio, con una potenziale deflazione del contenzioso. La ratio dell’art. 10-bis, comune a quella dell’art. 7 della medesima legge, va, dunque, individuata nelle esigenze, da un lato, di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa al momento della sua formazione e, dall’altro, di garantire la partecipazione dei destinatari dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, anche grazie all’acquisizione delle ragioni prospettate dagli interessati, l’Amministrazione sia posta in condizione di esercitare il proprio potere con la piena cognizione dei tutti gli elementi di fatto e di diritto. Continua su giustizia-amministrativa.it