Il nuovo “decreto milleproroghe” DL. 228/2021, ha spostato al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale anche ai cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione. Resta quindi ancora impossibile per i cittadini stranieri utilizzare autocertificazioni nelle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione e dal suo regolamento di attuazione. Anche nel 2022, almeno per i primi sei mesi, dovranno presentare i certificati originali, ad esempio quello degli esami sostenuti all’Università se vogliono rinnovare un permesso per motivi di studio oppure quelli di casellario giudiziale e carichi pendenti se chiedono un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Fonte: integrazionemigranti.gov.it