La Cassazione chiarisce che l’art. 45 del CCNL 14/9/2000 per il personale degli enti locali non attribuisce ai dipendenti un diritto soggettivo né alla mensa di servizio né ai buoni pasto sostitutivi. La previsione contrattuale, subordinando tali strumenti all’assetto organizzativo dell’ente e alla disponibilità delle risorse, rimette la scelta discrezionale all’amministrazione, previa interlocuzione sindacale. Richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 25622/2023; già Cass. n. 16736/2012 e n. 25192/2013), la Corte esclude che la disciplina configuri un obbligo incondizionato in capo all’ente, anche in presenza dell’equivalenza dei costi tra mensa e ticket prevista dall’art. 46 del CCNL.
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